Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni e dei ruoli organici del tribunale di Foggia, gli organici della sezione distaccata di San Giovanni Rotondo.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni.